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Dove sta scritto?… Registro esposti ai cancerogeni

È andata così.

IO: «Ma il registro degli esposti ad cancerogeni non è aggiornato… Scusa, ti era stato comunicato che il lavoratore tal dei tali è esposto ad agenti cancerogeni?»

MEDICO COMPETENTE: «Sì, sì. Gli ho fatto pure tutti le analisi del caso, compresa l’ispezione anale e l’esame dell’alito e delle urine (cit.)»

IO: «Ok, ma allora perché non hai aggiornato il registro degli esposti?»

MEDICO COMPETENTE: «E io che c’entro? Se la deve vedere il datore di lavoro! È lui che deve istituire e aggiornare il registro. Io, mi limito a conservarglielo. Come dice la legge, “ne curo la tenuta”»

IO (mi è partito il pippone in versione apocalittica): «Veramente te ne devi occupare tu, di tutto, anche dell’aggiornamento o l’inchiostro non versato sul registro ricadrà sul tuo camice, il lupo ingoierà il sole e l’agnello belerà di dolore e ciò apparirà agli uomini una grande sventura. Così fu detto»

DOVE STA SCRITTO?

I primi riferimenti alle modalità di tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni sono rinvenibili in un frammento del Protovangelo di Walter, risalente all’anno 8 d.C. e rinvenuto sulle coste del Lussemburgo (la circostanza che il Lussemburgo sia sprovvisto di coste contribuisce a infittire il mistero che circola sulla reale identità di Walter), ma possiamo per comodità riferirci al D.Lgs. n.81/2008, il quale all’art. 243, comma 1 recita:

«… Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente».

Ora, a me non pare un passaggio particolarmente oscuro o disseminato di insidie interpretative.

Quello che, a quanto pare, ha creato un po’ di confusione l’espressione usata dal legislatore (“cura la tenuta”), interpretata dal medico competente nell’accezione di: “stare attento che la Fatina dei dentini  non si mangi il registro o che il fantasma Formaggino non se lo porti via”.

Vagli invece a spiegare che per “cura la tenuta”, il legislatore intendeva “occuparsi di tutto ciò che concerne la compilazione, l’aggiornamento e la conservazione del registro”.

Torna utile a tal proposito un po’ di memoria… Senza risalire al Protovangelo di Walter, basta riguardare il D.Lgs. n. 626/1994 che all’art. 70, comma 1 conteneva la stessa identica frase dell’art. 243, comma 1 del T.U.

Ai tempi il Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro redasse (sì, è un passato remoto. No, non si dice “redigette”) una serie di linee guida che, ai sensi dell’art. 27 della seiduesei, avevano funzioni di indirizzo e coordinamento per la corretta applicazione del Decreto.

Nella Linea guida n. 15 «Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni», aggiornata nel 2002, si afferma:

«Ciò premesso, il registro previsto dal comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. 626/94 è istituito dal Datore di Lavoro, il quale si avvale per questa funzione del medico competente per tramite del quale, sulla base di procedure e protocolli definiti, il registro viene compilato e tenuto aggiornato».

So cosa stai pensando, medico competente scettico, diffidente, irresoluto e tentennante: «Eh, ma il D.Lgs. n. 626/1994 è stato abrogato».

Come mi dice sempre mia madre: «Vedi che se ti applichi, quando vuoi le cose le sai?».

Ora però andiamo oltre… Se la norma abrogata e il Testo unico attuale dicono le stesse cose con le stesse parole, in assenza di nuove interpretazioni sullo stesso punto, il senso che era contenuto nelle linee guida sarà rimasto invariato o no?

Non è che abrogato il D.Lgs. n. 626/1994 hanno dovuto riscrivere tutte le circolari interpretative, le note e i chiarimenti forniti nei suoi 14 anni di vigenza…

Quindi, mettiti l’anima in pace e, per favore, cura la tenuta del registro.

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