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Dove sta scritto?… caso particolare di aggiornamento della valutazione del rischio incendio

L’inverno sta arrivando.
Non c’è bisogno di essere Jon Snow per sapere che oltre la Barriera non ci sono solo Bruti ed Estranei… l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 è alle porte.

Il Guardiano della notte veglia e scruta l’orizzonte nella speranza di una proroga. Ma se non arriva entro il 29 ottobre 2022, ci aspetta una Lunga Notte, un inverno così freddo e così eterno come mai se ne sono visti a memoria d’uomo (ok, anche la crisi energetica, ma vuoi mettere l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2022?)…

La soluzione è la tanatosi: fingersi morti, cadere in letargo, ridurre al minimo le funzioni vitali e sperare che nessun cliente chiami per l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio.

Ma prima o poi accadrà e il suono lanciato dell’antico corno del Cliente riuscirà a raggiungerti:

Cliente: «Ciao. Qui le cose vanno bene e stiamo assumendo… Passiamo da 20 dipendenti a 35… L’RSPP dice che non ci sono grossi problemi. Dobbiamo aggiornare la valutazione del rischio incendio, ma siccome siamo sotto soglia (< 300 persone presenti), ricadiamo nella casistica del D.M. 22 febbraio 2006 per gli uffici di tipo 1»
Io: «Eh, ma il vostro ufficio è al 10° piano…»
Cliente: «E allora?»
Io: «E allora dovrete applicare il Codice di prevenzione incendi»

DOVE STA SCRITTO?

L’obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio incendio alle previsioni del D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice) scatta, come indicato dall’art.4, comma 1, in caso di modifiche sostanziali, come definite dall’art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008… Un ampliamento rilevante delle presenze può essere considerato tale, in quanto rientrante tra le modifiche organizzative che hanno, tra l’altro, un possibile impatto sul sistema di evacuazione nel suo complesso.

Facciamo un breve ripasso delle puntate precedenti. Il lettore saputo può saltare questa parte qui e andare oltre

[MOD Ripasso ON]

L’art. 3 del D.M. 3 settembre 2021 definisce le varie casistiche da considerare per valutare quale tipo di norma applicare e precisamente:

  • se l’attività rientra nel campo di applicazione di una RTV, si applica quella;
  • se l’attività è a basso rischio di incendio, si applica il Minicodice (o, se si preferisce, il Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015);
  • se l’attività non rientra nelle precedenti casistiche, si applica il Codice di prevenzione incendi.

Per essere classificata a basso rischio di incendio, l’attività deve:

  1. non rientrare nel campo di applicazione di una RTV
  2. non essere soggetta a controlli periodici da parte dei VVF
  3. rispettare tutti i seguenti requisiti:
    • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
    • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
    • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    • non detenere o trattare materiali combustibili in quantità significative;
    • non detenere o trattare sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    • non effettuare lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

[MOD Ripasso OFF]

Nel caso specifico l’attività non può essere considerata a basso rischio di incendio perché, indipendentemente da ogni altra considerazione, essendo situata al 10° piano di un edificio, si trova a quota superiore a 24 m.

Il problema è che, tra l’altro, non rientra nemmeno nel campo di applicazione del D.M. 22 settembre 2006, la RTV per gli uffici.
Infatti, è vero che questo Decreto si applica a tutti i locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ma come recita l’art. 1, comma 2, devono essere:

  • edifici di nuova costruzione;
  • locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
  • locali esistenti già adibiti ad ufficio ed oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, intesi come interventi di ristrutturazione edilizia.

In questo caso, però, non ci troviamo in nessuna di queste casistiche, pertanto non si rientra nel campo di applicazione della RTV.

L’opzione rimanente è l’applicazione del Codice di prevenzione incendi.


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