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Quando valutare i rischi esogeni?

L’ex amministratore della società che gestiva l’Hotel Rigopiano, è indagato per omicidio colposo, lesioni colpose e crollo colposo,  così come due suoi consulenti che non considerarono il rischio valanghe nel documento di valutazione dei rischi.

Pur senza entrare nel merito della specifica vicenda, la circostanza mi spinge a riflettere ancora una volta su dove si spinga il confine del rischio lavorativo, cioè quello soggetto a valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

In breve: una valanga, un terremoto, un’alluvione, un attacco alieno, un attentato terroristico, uno tsunami, un incidente chimico in uno stabilimento vicino, l’inquinamento ambientale, una rapina e roba simile, devono o no essere ricompresi nella valutazione dei rischi?

La risposta è, a mio avviso, «dipende».

Questi di cui sto parlando sono essenzialmente rischi che nascono all’esterno del luogo di lavoro, ma la cui manifestazione può tuttavia avere conseguenze per la salute o la sicurezza dei lavoratori.

Fin dove deve spingersi l’indagine epistemica del datore di lavoro?

Il confine è, secondo me, netto. Molto.

Volerlo superare o non volersi spingere fino ad esso conduce, nel primo caso, ad indebite assegnazioni di responsabilità mentre, nel secondo caso, ad assunzioni di responsabilità rilevanti.

Il gessetto che traccia la linea di demarcazione non è la considerazione se l’evento o le sue conseguenze possano o meno essere impedite dal datore di lavoro. Poi ci arriviamo: il potere di impedimento è rilevante fino ad un certo punto.

La questione è se la manifestazione dell’evento possa ritenersi più probabile trovandosi sul luogo di lavoro e/o il danno conseguente possa essere aggravato dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Rimanere vittime di un’azione terroristica è un rischio lavorativo solo per chi opera in specifici ambiti o presso obiettivi sensibili, poiché aumenta le probabilità di incontro col rischio. Ma lavorare nel centro di una grande città non aumenta significativamente l’esposizione al rischio, più di quanto la incrementi viverci. In questo caso, il lavoratore è indistinguibile dalla persona comune.

Se c’è una pandemia, quello non è un rischio lavorativo perché ti rechi in ufficio. Lavorare in zone geografiche a specifico rischio di pandemia è un rischio lavorativo. Lavorare in strutture sanitarie durante una pandemia è un rischio lavorativo.

Sulla questione delle rapine ci arrivate da soli… Laddove sono un rischio lavorativo,  entrano a far parte del documento di valutazione dei rischi, così come le misure di prevenzione e protezione sono quelle che possono essere richieste per lo standard di rischio tipico di quell’attività. No, non faccio installare una cabina a doppia porta con interblocco al fruttivendolo del quartiere di periferia.

L’attacco alieno è un rischio lavorativo solo se lavorate per la Weyland-Yutani Corporation, così come non faccio installare dispenser di amuchina gel nelle mie aziende per prevenire le epidemie zombie. Piuttosto compratevi un fucile a pompa e buona caccia. Ricordate che dovete sempre sparare alla testa.

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Terremoti, tsunami, slavine, frane… In questo caso il ragionamento non riguarda se il lavoro aumenti o meno la probabilità del manifestarsi del rischio quanto, piuttosto, se rischia di aggravarne le conseguenze.

Prendo il terremoto ad esempio. La “valutazione” (il senso delle virgolette arriva dopo) del datore di lavoro consiste nell’accertarsi che la struttura sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni e così la roba che c’è dentro: scaffalature, soppalchi, impianti.

Ma non c’è alcuna valutazione da fare. Ci sono dei requisiti di legge predefiniti e devono essere rispettati. Punto. Fine. Così come devono essere rispettati i prerequisiti che permettono di sapere come e dove è possibile erigere un hotel in montagna o sulle pendici di un vulcano o sul fianco di una collina o lungo gli argini di un fiume.

Le misure di prevenzione da attuare in questi casi sono proprio i prerequisiti di legge, dato che:

  1. di per sé il verificarsi di questi eventi non è legato alla natura lavorativa;
  2. il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di incidere sulla probabilità del loro manifestarsi;
  3. trattandosi di eventi catastrofici, senza un riferimento normativo che ci dica se fare qualcosa e cosa fare, l’accettabilità del rischio sarebbe impossibile da determinarsi.

Quindi, no: ‘sta roba qui non entra a far parte della valutazione dei rischi. Soprattutto delle valutazioni fatte col senno di poi su ciò che sarebbe stato sufficiente fare in più per fermare quella valanga o per impedire a quel muro di oscillare e cadere.

Piuttosto, questa è tutta ciccia che deve essere ricompresa nel piano di emergenza. Questo sì. Ma nel documento di valutazione dei rischi, no.

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Scaffalature e terremoti

Le tragedie umane che recano con sé eventi come quelli delle recenti scosse telluriche sull’Appennino umbro-laziale-marchigiano ci ricordano costantemente l’importanza della prevenzione.

Purtroppo, ben sappiamo quanto, frequentemente, le strutture che insistono sul territorio siano inadeguate sotto il profilo antisismico.  Anche se può sembrare superfluo, vale la pena ribadire, tra l’altro, come l’emergenza derivante da un terremoto non si limita al momento della scossa tellurica, ma prosegue nel tempo per un periodo che può rivelarsi anche molto lungo a causa delle sequenze sismiche  e delle eventuali repliche.

Diventa, allora, particolarmente rilevante dare il maggior numero di indicazioni su quegli interventi minimi da attuarsi per tutta la durata della fase di emergenza che acquisiscono massima importanza per garantire la sicurezza delle persone, in attesa di trovare una soluzione più affidabile nel tempo.

Un esempio di tali azioni è costituita dalla verifica della vulnerabilità delle scaffalature all’interno dei siti produttivi.

Sì, anche quelle sono strutture e, come tali, devono rispondere a criteri antisismici (fanno eccezione le scaffalature di classe 3, di piccole dimensioni e limitata importanza statica, assimilabili a mobili ed elementi di arredo) senza deroghe. Qualora sprovvista di tali requisiti, la struttura potrebbe:

  1. cedere parzialmente o totalmente durante un sisma, collassando sulle persone presenti o, nel caso migliore, limitandosi a danneggiare le merci ivi stoccate;
  2. cedere successivamente, durante l’ordinaria operatività, a causa di danneggiamenti subiti durante il sisma e non rilevati ma che ne potrebbero determinare il collasso, in momenti successivi, a seguito delle sollecitazioni determinate dalle attività di carico e scarico delle merci ivi stoccate.

Evidentemente, ognuno dei suddetti esiti diventa tanto più probabile quanto più la scaffalatura risultasse già danneggiata dall’ordinario uso, aspetto che richiama l’importanza della sorveglianza e del controllo continuo delle scaffalature e dei carichi ivi disposti, date le peculiari caratteristiche di queste strutture.

Dal punto di vista strutturale, infatti, è appena il caso di far notare come esse presentino alcuni elementi caratteristici che le rendono particolarmente sensibili ai sismi, in particolare:

  1. leggerezza della struttura. Il peso di una scaffalatura è una percentuale minima del peso complessivo dei carichi che essa deve sopportare;
  2. mobilità del carico. Durante un sisma i carichi ubicati sulla scaffalatura subiscono movimenti, modificano il profilo di carico.

A prescindere, pertanto, valgono le seguenti prescrizioni generali:

  1. Le scaffalature, tranne che nel caso dei “magazzini autoportanti” (in cui la scaffalatura è anche la struttura portante dell’edificio), devono essere obbligatoriamente scollegate dagli elementi portanti, a meno che non vi sia una idonea certificazione per il collegamento, che comprovi l’idoneità dell’edificio stesso ad assorbire le azioni trasmesse dallo scaffale.
  2.  I collegamenti con gli impianti del magazzino (ad esempio tubazioni) devono essere di tipo flessibile e non costituire alcun tipo di vincolo o collegamento per nessuna parte della scaffalatura.
  3.  Tutti i livelli di carico in uso devono essere dotati di traverse di supporto delle unità di carico, collegate ai correnti, o di altri dispositivi anticaduta.

Si dovrà procedere, inoltre, ai seguenti controlli:

controlli
(*) Valori raccomandati
(**) L = lunghezza della membratura

Le unità di carico presenti sulle porzioni degli scaffali che non superano i controlli precedentemente descritti, o che non rispondono alle prescrizioni generali, devono essere rimosse.

Le restanti parti della scaffalatura possono rimanere in servizio, con le restrizioni all’utilizzo illustrate nel seguito. Ai soli fini del riutilizzo immediato delle scaffalature dopo un sisma, è necessario classificarle in base alla certificazione disponibile e alle tipologie costruttive, come segue:

agibilitaNota 1: arrotondato per difetto, escluso dal conteggio il livello a terra.
Nota 2: si fa notare che una certificazione sismica ufficiale rilasciata da un produttore qualificato può non basarsi sui seguenti requisiti, dato che è supportata da calcoli e sperimentazione.

Per approfondimenti:

  • Ministero del Lavoro, lettera circolare n. 21346 del 13/09/1995;
  • “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità e criteri per il miglioramento delle costruzioni ad uso produttivo in zona sismica”, CC.LL.PP. del 22/06/2012;
  • “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano
    non progettati con criteri antisismici”, Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali