Ogni tanto viene presentato qualche quesito interessante in materia di sicurezza sul lavoro alla Commissione Interpelli.
Per carità, il concetto di “interessante” è ampiamente soggettivo e magari io non trovo interessanti cose che evidentemente trovano l’interesse di altri soggetti, altrimenti non avrebbero posto il quesito. Più che altro, è che spesso leggo interpelli su questioni per le quali mi dico: «Ma guarda tu se nel 2018 ancora c’è gente che ha certi dubbi».
Poi mi domando quanti quesiti arrivino alla Commissione Interpelli e se questa non scelga di rispondere solo a quelli facili (ma io penso male per natura e finirò all’inferno nella nona bolgia, quella dei seminatori di discordia).
Comunque, questa volta mi è piaciuta la domanda e la risposta. Parlo dell’Interpello 2/2017 (eh sì, l’anno si è concluso con solo due interpelli sulla sicurezza. Nel 2016 erano stati 12) in cui si chiede alla Commissione:
«Ma secondo te, l’obbligo di informazione ai lavoratori deve essere assolto in via “prioritaria ed esclusiva” dal RSPP?»
A parte che l’art. 33, comma 1, lett. f) afferma che è il Servizio di Prevenzione e Protezione tutto, non il solo RSPP, che deve «fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36» (infatti, nell’interpello, su ‘sto punto, la Commissione gli fa il cazziatone all’UGL ), è un dettaglio: alla fine un RSPP ce l’hanno tutti.
E la Commissione risponde:
«…rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori».
Quindi la questione è chiara: l’obbligo è del datore di lavoro e del dirigente ma questi, volendo, possono servirsi del SPP per assolvervi (ché mo’ non è che gli puoi dire di fare tutto al SPP: solo quello che rientra tra i compiti di cui all’art. 33).
Trovo interessante l’Interpello essenzialmente per tre motivi:
- conferma il ruolo meramente strumentale e consulenziale del SPP, un aspetto che dovrebbe ormai essere chiaro a tutto, ma non si sa mai. Ogni tanto ciccia fuori qualcuno che dice che fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 è un obbligo proprio del SPP…
- conferma, soprattutto, che è un compito non esclusivo del SPP, dato che ogni tanto ho letto o ascoltato interpretazioni ninja nelle quali si afferma che: «D’accordo l’obbligo è del datore di lavoro e del dirigente, ma deve essere assolto rivolgendosi a forza al SPP».
- precisa, tra l’altro, che non necessariamente la prima scelta per fornire le informazioni ai lavoratori è il RSPP (o altri componenti del SPP).