Qualche giorno fa, mi scrive un collega chiedendomi un parere. Mi domanda: «Laddove i lavoratori non abbiano eletto un RLS, il datore di lavoro deve richiedere all’Organismo paritetico territoriale che gli venga assegnato un RLST?».
La so, la so! Anzi, la so bene, più che altro perché conosco alcuni retroscena della questione.
Faccio un breve passaggio storico…
Ricorreva l’Anno 1 dell’Era del Testo unico (anno 2009, secondo il calendario gregoriano) ed io, per una serie di circostanze, mi trovavo clandestinamente a bordo della nave ammiraglia delle Truppe Imperiali che avevano il compito di correggere il D.Lgs. n. 81/2008.
Lo riconosco, detta così ricorda un po’ il personaggio Manuel Fantoni di “Borotalco”: «Un bel giorno senza dire niente a nessuno me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana…». Purtroppo la faccenda era molto meno romantica e avventurosa.
Ad ogni modo, mi trovavo coinvolto nella battaglia della riforma del D.Lgs. n. 106/2009. Non fu una bella esperienza… Ancora oggi ho gli incubi: sogno di essere inghiottito in un enorme buco normativo nel quale, superato l’orizzonte degli eventi, il mio corpo viene spaghettizzato in commi e rimandi di legge che non portano da nessuna parte.
In effetti, questo era uno di quei buchi e anche bello grosso.
Come ricorderete, infatti, già il D.Lgs. n. 626/1994 prevedeva l’esistenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ma i lavoratori erano liberi di non essere rappresentati.
Una delle novità della prima versione del D.Lgs n. 81/2008, al contrario, fu proprio quella di “imporre” la rappresentanza dei lavoratori a tutte le aziende: in sostanza, o i lavoratori eleggono o designano un proprio RLS o la norma impone che venga loro assegnato un RLST.
C’è proprio scritto (art. 48, comma 1): «Il RLST… esercita le competenze del RLS… con riferimento a tutte le aziende… nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS».
La scelta del legislatore poteva piacere o meno, ma è un dato di fatto che il 12° “Considerando” della Direttiva madre 89/391/CEE richiama in modo forte il concetto di “sicurezza partecipata”.
Vabbeh, fatto sta che, in effetti, c’era nella norma un buco…
In effetti, chi glielo dice all’Organismo paritetico che in un’azienda non è stato eletto o designato alcun RLS, di modo che si possa procedere all’assegnazione del RLST?
Per essere una roba che riguarda tutte le aziende nelle quali non vi sia un RLS, mi pare abbastanza rilevante dire come devono funzionare le cose
Feci presente questa carenza, aggiungendo al testo dell’art. 48 una norma che prevedeva che, nel caso in cui i lavoratori non avessero avuto alcuna intenzione di eleggere o designare un RLS, avrebbero dovuto comunicare questa scelta al datore di lavoro affinché questi si rivolgesse all’organismo paritetico perché venisse loro assegnato un RLST*.
Ci tengo a precisare che la proposta era, ovviamente, motivata. Spiegavo cioè, come sto facendo ora, qual era il problema.
Il fatto che io avessi proposto che fossero i lavoratori a comunicare al datore di lavoro la volontà di non eleggere un RLS derivava semplicemente dalla constatazione che la rappresentanza è un loro diritto e il datore di lavoro non può ingerirsi rivolgendosi autonomamente all’organismo paritetico affinché venga loro assegnato un RLST. Al massimo, può chiedere per conto loro…
La modifica al testo di legge, datata 3 febbraio 2009, venne accolta… Fino al 10 luglio 2009 (data a ridosso dell’approvazione del Decreto in Consiglio dei ministri), quando viene stralciata dal testo ufficiale con la seguente motivazione (ed è qui che la cosa potrebbe interessarvi):
«La soppressione è stata richiesta, oltre che dai sindacati, anche dalle Commissioni parlamentari le quali hanno evidenziato come la norma “individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Sostanzialmente, dicono: non si può chiedere ai lavoratori che comunichino al datore di lavoro la decisione di non eleggere un RLS.
Non discuto.
Ci saranno motivazioni di carattere religioso, scientifico, storiche, evolutive, economiche che impediscono una siffatta comunicazione. Motivazioni che, evidentemente, vengono meno in caso di avvenuta elezione del RLS, giacché, in questo caso, i lavoratori ne devono comunicare il nominativo al datore di lavoro.
Ad ogni modo, così è.
Fatto sta che ad oggi mi sento di poter dare una sorta di interpretazione autentica della norma dicendo che no, non è il datore di lavoro che deve richiedere all’organismo paritetico l’assegnazione di un RLST in caso di mancata elezione o designazione del RLS.
Nota: le cose stanno diversamente nel caso, invece, in cui i lavoratori, espressamente, decidano di essere rappresentati da un RLST.
Piuttosto è l’Organismo paritetico che, autonomamente, deve scoprire quali siano le aziende a cui occorre un RLST.
Efficiente, direi!.
* Molti storceranno il naso di fronte all’ipotesi di avere a che fare, anche per questa ragione, con gli organismi paritetici. Lo scopo di una norma, però, è quello di regolamentare le situazioni. Si tratta di intendersi: se la norma ritiene che la rappresentanza “ad ogni costo” sia un diritto-dovere dei lavoratori, allora la faccenda deve funzionare.
Altrimenti, si ritorni alla “facoltà” di avvalersi di tale diritto, come era già nel D.Lgs. n. 626/1994 (che sarebbe la mia idea).