Pubblicato in: dove sta scritto?, valutazione dei rischi

Dove sta scritto?… Coronavirus e aggiornamento del DVR

BiohazardUna nuova epidemia si aggira per il nostro Paese, ribattezzata dagli esperti COVIDVR-19, dove:
– “CO” sta per corona,
– “VI” sta per virus,
– “DVR” sta per documento di valutazione dei rischi.

Non se ne sa molto ma, a quanto pare, la diffusione della malattia produce un aggiornamento generalizzato di tutti i documenti di valutazione dei rischi, ansia da prestazione nel RSPP, secchezza delle fauci in caso di contatto con UPG.
Ovviamente, a causa del rischio di esposizione al nuovo coronavirus.

Scene di panico ovunque: coordinatori che sospendono i lavori in cantiere se le imprese non aggiornano il POS; carrozzerie che inseriscono in procedura il tampone sui cruscotti…
Numerosi gli appelli degli scienziati per evitare l’allarmismo e produzione di carta inutile: «Il DVR deve essere aggiornato solo in alcuni casi».

DOVE STA SCRITTO?

Il caso vuole che il D.Lgs. 81/2008 abbia un capitolo espressamente dedicato al rischio biologico, il Titolo X il quale, all’art. 271, definisce le norme per la valutazione del rischio.

Mettiamo per un attimo da parte coloro i quali – es. ricercatori – stanno deliberatamente mettendo le mani sul nuovo virus SARS-CoV-2: è evidente che per costoro la valutazione del rischio ed il suo aggiornamento sono ampiamente dovuti.
Restano tutti gli altri, la stragrande maggioranza delle aziende, ovvero quelle che pur non avendo la deliberata intenzione di operare col coronavirus, possono essere esposte al rischio di contagio.

A questi, l’art. 271 ha dedicato il comma 4 che recita:

Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.

Cominciamo dall’Allegato XLIV. Questo contiene un elenco non esaustivo di attività per le quali, pur non essendoci la manipolazione diretta di agenti biologici, esiste un rischio di esposizione agli stessi. In questo elenco troviamo: industrie alimentari, servizi funebri, servizi sanitari, smaltimento e raccolta rifiuti, ecc.

Si tratta, nel complesso di attività, per le quali il rischio biologico non è quello tipico della popolazione non lavorativa, poiché nello svolgimento delle ordinarie attività è intrinsecamente possibile il contatto con agenti biologici di varia natura. Queste sono tenute ex lege alla valutazione del rischio biologico ed al suo aggiornamento, in quanto l’esposizione dei lavoratori e, specificatamente, la probabilità di contrarre un’infezione, è maggiore proprio a causa dell’attività lavorativa. Si tratta perciò di un rischio professionale.

Poi ci sono ancora “altri”…

E già, perché se non ci fossero “ancora altri” sarebbe stato inutile per il legislatore specificare l’elenco esemplificativo dell’Allegato XLIV. Sarebbe bastato scrivere: «Nelle attività, che, pur non comportando la deliberata… ecc., ecc.». Al contrario, con questo elenco – pur esemplificativo – si è espressamente voluto escludere tutte quelle attività per il quale il rischio biologico non è un rischio professionale, ovvero è un rischio del tutto comparabile a quello della popolazione non lavorativa. Ne sono un esempio imprese edili, carrozzieri, carpenterie metalliche, uffici non aperti al pubblico, ecc.

Per queste la valutazione del rischio biologico sarebbe equiparabile alla valutazione del rischio chimico a causa dell’inquinamento atmosferico.
Un muratore non ha un maggior rischio biologico di ammalarsi della COVID-19 perché va in cantiere di quanto ce l’abbia andando a fare la spesa.

Quindi un falegname non deve fare niente? Non proprio.
Non confondiamo le cose: la valutazione del rischio e la redazione del DVR sono obblighi specifici il cui adempimento segue determinate regole imposte dalla legge. Per esempio, il DVR va aggiornato entro 30 giorni e la valutazione del rischio biologico, ove necessaria, deve essere condotta secondo le regole dell’art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008. Questo obbligo scatta se l’azienda svolge un’attività rientrante nel campo di applicazione del Titolo X.

Dopodiché ci sono altri obblighi generali e specifici. L’art. 2087 c.c., infatti, afferma che il datore di lavoro è, sempre e comunque, garante dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Inoltre, ci sono gli obblighi di informazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. i) che si concretizzano nell’adozione delle cautele previste, se non imposte, dalla pubblica autorità e dal Ministero della salute (per esempio queste) ed il dovere di mantenersi aggiornati sulla loro evoluzione.

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V.I.P.S. (Very Important Post Scriptum)
Se hai letto questo post forse eri indeciso se aggiornare il DVR.
Se si trattava di un idraulico, sei vittima della psicosi collettiva.
Questo blog organizza terapie di gruppo per aiutare tutti coloro i quali non vogliono cedere a qualunque fesseria circola sui social o tra i media.
Se vuoi sapere quando ci sarà la prossima seduta, guarda in alto. La foto che vedi sono io. Non mi chiedere di aggiornarti comunque e a tutti i costi il DVR per l’idraulico.
Piuttosto, guarda sotto, dove dice «Segui ottantunozerotto.it».
È lì che devi inserire la tua mail per essere avvisato quando scriverò nuovi post.

 

9 pensieri riguardo “Dove sta scritto?… Coronavirus e aggiornamento del DVR

  1. Posso dire anch’io la mia stupidata?!! Perchè aggiornare il DVR? Poichè si tratta di un’emergenza non sarebbe più opportuno considerarla nel piano di emergenze e adottare idonee misure di prevenzione?

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  2. Perdonate la mia stupidità, ma non ho ben capito: quindi io che sono titolare di una carrozzeria, per essere in regola con le nuove normative per l’emergenza Covid-19, cosa devo fare?

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