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Dove sta scritto?… Formazione per trabattelli

Ponteggio
Ho un cliente normocondriaco: appena scopre dell’esistenza di una norma, ne legge  ossessivamente il campo di applicazione e giunge sistematicamente alla conclusione di rientrarvici e di trovarsi in difetto.

In genere gli somministro un placebo: gli faccio una certificazione in cui gli dichiaro che è tutto a posto e gliela invio tramite PEC così c’ha pure la data certa (quest’ultima ha su di lui un immediato effetto calmante).

Solo che stavolta aveva ragione di dubitare…

CLIENTE NORMOCONDRIACO: «Sciagura, catastrofe, piaghe e orrore».

IO: «Aspe’… Ti ho inviato una PEC con il verbale di sopralluogo che ho fatto ieri. Leggila e poi raccontami che cosa è successo».

CLIENTE: «Ecco, appunto… Dopo che sei venuto in cantiere (in senso motorio, si intende), il CSE ha detto che non gli abbiamo mandato gli attestati per gli addetti al montaggio dei ponteggi».

IO: «Il caso vuole che tu non abbia ponteggi…»

CLIENTE: «Sì, ma lui dice che vale anche per i trabattelli. Devo far fare immediatamente il corso di 28 ore per il montaggio dei ponteggi o mi chiudono l’azienda, mi sequestrano l’asciugatrice e la ASL mi deporta in un cantiere al confine con la Slovenia»

IO: «No, non è così. Non permetterò a nessuno di farti del male. Per alleviare i sintomi, leggiti 4 pagine del POS e non andare sul sito della Gazzetta Ufficiale».

Dove sta scritto?

L’argomento è ampiamente dibattuto, ma qualcuno ancora ci casca.
Metto qui le mie memorie, così la prossima volta che qualcuno mi richiede ‘sto corso, gli giro il link e faccio prima.

È una lunga storia e, come tutte le storie, ha un principio: il 19 luglio 2005.
È il giorno di Santo Arsenio, uno che, quando Roma fu conquistata dai barbari, pianse per 53 anni. Poi morì, con gli occhi senza più ciglia perché consumate dalle lacrime.

Quel giorno lì, entrò in vigore il D.Lgs. n. 235/2003 che recepiva la Direttiva 2001/45/CE e inseriva una serie di nuovi articoli nel D.Lgs. n. 626/1994 a proposito dei lavori in quota.
Il nuovo art. 36-quater era dedicato ai ponteggi e introduceva l’obbligo di redazione del PIMUS, la formazione dei lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi e tante altre amenità.

Poi arrivò anche l’Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 che definiva i programmi e le durate del corso per il montaggio dei ponteggi di cui parlava l’art. 36-quater.

Tutto andava bene fino a che il 3 novembre 2006 non uscì la circolare n. 30/2006 del Ministero del Lavoro che forniva chiarimenti sull’uso dei trabattelli.

In questa circolare, il funzionario faceva notare che all’art. 36-quater, comma 4, lett. d) venivano citati i «ponteggi su ruote» e che quindi sì, le nuove norme riguardavano anche loro e, quindi, anche chi montava i trabattelli doveva frequentare il corso di 28 ore previsto dal nuovo accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Un’interpretazione un po’ severa della norma, ma in fondo ci stava.

Anche quando arrivò il D.Lgs. n. 81/2008 non vi furono motivi per rivedere l’interpretazione che la circolare n. 30/2006 faceva della norma: una parte dell’articolo 36-quater – tra cui il citato comma 4, lett. d) – finì pari, pari nel testo del nuovo art. 136 del Testo unico, rubricato «Montaggio e smontaggio».
L’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 confluì nell’Allegato XXI del TU.
Non una virgola mutata, non una lettera saltata. Copia-incolla.
Non avrei saputo fare di meglio copiando il compito in classe del mio compagno di banco.

All’epoca il mondo era diverso, la mortadella aveva un altro sapore e le rondini facevano ancora il nido nel mio garage.
Poi arrivò il D.Lgs. n. 106/2009 e nulla fu più come prima.

Durante la scrittura di questo decreto correttivo, qualcuno notò l’anomalia di considerare il trabattello come fosse un ponteggio fisso e si decise di rimuovere il riferimento ai trabattelli dall’art. 136 spostandolo all’art. 140 rubricato – guarda il caso – «Ponti su ruote a torre».

Se oggi leggete il testo dell’art. 136, comma 4, lett. d), vedrete che c’è scritto: «Soppressa» (chiaro omaggio al salume vicentino).

Il castello interpretativo della circolare n. 30/2006 viene meno, perché dentro l’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008, quello che parla di formazione degli addetti al montaggio dei ponteggi non c’è più traccia di trabattelli.

Quelli che continuano ancora a citare ‘sta benedetta circolare per giustificare la necessità del corso di formazione anche per i trabattelli, sono anacronistici e non hanno seguito l’evoluzione normativa.

Quelli che, invece, dicono che l’obbligo di formazione continua a sussistere perché l’art. 136 parla comunque di ponteggi e i trabattelli sono ponteggi, semplicemente non sanno quello che dicono perché, al contrario, è evidente la volontà del legislatore di distinguere i due apprestamenti. Infatti:

  1. l’art. 136 è inserito nella Sezione V, del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Questa Sezione è rubricata: «Ponteggi fissi». È vero che, come recita il brocardo latino, «Rubrica legis non est lex» (la rubrica di una legge non è legge), ma essa aiuta nella corretta interpretazione della norma.
    Il contenuto dell’art. 136 è perfetto, se applicato a ponteggi fissi, siano essi di metallo, legno, bambù o qualsivoglia altro materiale.
  2. l’art. 140 è inserito nella nella Sezione VI, del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Questa Sezione è rubricata: «Ponteggi movibili».
    Se la logica è: «Vedi che sono ponteggi? Movibili, ma pur sempre ponteggi», allora bisogna redigere il PIMUS e fare la formazione anche a chi monta un ponte su cavalletti, contenuto nella medesima Sezione all’art. 139, quindi anch’esso un ponteggio. Movibile, ma ponteggio.
  3. che l’intenzione del legislatore sia chiaramente quella di distinguere ponteggi fissi da ponti mobili,  lo so per certo, perché durante la scrittura del D.Lgs. n. 106/2009 io ero lì e ho una bozza del Decreto in cui è fornita la motivazione della soppressione della lett. d), comma 4 dall’art. 136, cioè il riferimento ai trabattelli.
    E sapete che dice?

La soppressione si rende necessaria in quanto la Sezione V si riferisce ai “Ponteggi fissi”. Pertanto la stessa disposizione è stata spostata nel successivo art. 140 e cioè all’interno della Sezione VI “Ponteggi movibili”.

Per concludere, l’unica formazione prevista è quella specifica, integrata nell’obbligo di cui all’art. 37, comma 1 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Poi chi volesse far frequentare il corso di 28 ore ai propri lavoratori è liberissimo di farlo. Ma non diciamo che è obbligatorio.

Questo post è dedicato, tra gli altri, ai redattori del Quaderno Tecnico dell’INAIL intitolato «Trabattelli» che, a pag. 21, continuano a riportare questa sciocchezza dell’obbligatorietà del corso di formazione da 28 ore di cui all’Allegato XXI per chi monta trabattelli.
Spiace che l’errore sia stato riportato anche nell’edizione del 2018 e si spera che venga corretto quanto prima, evitando l’ingenerarsi di confusione data l’autorevolezza della fonte.


V.I.P.S. (Very Important Post Scriptum)
È la prima volta che leggi questo blog?
Allora è probabile che ci ritornerai. Senti a me: ti conviene ricevere delle notifiche quando scriverò nuovi post.
Guarda in alto a destra, c’è la mia foto. Indipendentemente dal tuo sesso, resisti alla tentazione carnale e  guarda sotto, dove dice «Segui ottantunozerotto.it».
Se invece non era la prima volta che leggevi questo blog, allora lo vedi che c’avevo ragione? Fai come ti dico, senti a me…

32 pensieri riguardo “Dove sta scritto?… Formazione per trabattelli

  1. Caro Andrea, da piccolo ed umile ex ispettore tecnico del lavoro, non posso che condividere la tua poesia , si perché trattasi di commento sobrio, simpatico ed altamente psicologico nei confronti dei TONTI che non vogliono capirla . D’altronde tante volte, anche insieme in commenti, abbiamo avuto modo di rappresentare tale convinzione , ma non avevamo fatto i conti con i patrioti delle cazzate al vento . Ciao e spero di vederti in quel di BO Giovanni RAFFAELE

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    1. Ottima domanda.
      Metto da parte le mie convinzioni personali e mi limito ad annotare che un’attrezzatura di lavoro è: «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro».
      Non rientrando il trabattello nella comune accezione di:
      – macchina,
      – apparecchio,
      – utensile,
      – impianto,
      ritengo che non possa essere considerata un’attrezzatura di lavoro ai sensi del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008.

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  2. Articolo fantastico quanto attinente la realtà! Ahaha! Ma vogliamo aggiungere una riflessione anche sui corsi per chi svolge “Lavori in quota”? Faccio fare i corsi per dpi di III categoria quali imbracature anticaduta, addetti a ponteggi, addetti a lavori su funi e ancora chiedono ai miei clienti il fantomatico attestato per chi svolge “lavori in quota”!

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    1. Immagino che tu ti stia riferendo alla mia precedente risposta a Giancarlo Negrello.
      Non hai tutti i torti, Il discorso è complesso.
      Premetto che, non a caso, avevo specificato che in quella risposta mettevo da parte le mie convinzioni personali.
      Ma partiamo dalla tua considerazione.
      Il fatto che l’art. 111, comma 3 usi il termine «attrezzature», non cambia l’interpretazione che avevo dato alla precedente risposta.
      Il Titolo III (nel quale è inserito l’art. 73, citato da Giancarlo Negrello) gode di autonomia del contesto definitorio.
      Infatti, l’art. 69 delle definizioni, inizia con: «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per….».
      Questo significa che l’uso del termine “attrezzatura” nel Titolo III ha un senso ben preciso che è quello indicato dall’art. 69.
      Non altro. Proprio quello. Nè si possono aggiungere termini alla definizione (es. apprestamenti) non previsti dal legislatore.
      Da qui l’interpretazione letterale (e certamente restrittiva) che ho dato nel mio precedente parere a Giancarlo Negrello.
      Al contrario, il Titolo IV non ha una definizione di attrezzatura. Il senso giuridico del termine può essere lo stesso dato dal Titolo III ma anche no, dato che l’art. 69 fornisce definizioni valide solo per il Titolo III.
      Ciò detto, la mia convinzione personale (che avevo volutamente omesso in precedenza) è che il trabattello sia un’attrezzatura di lavoro e che quindi Giancarlo abbia ragione a ritenere che si applichi l’art. 73.
      Puro buon senso.
      Ma giuridicamente, in assenza di interpretazioni autentiche, l’art. 69 non fa rientrare i trabattelli nella sua definizione di «attrezzatura di lavoro».
      Non usare la definizione per quello che è dà la stura a interpretazioni fantasiose….
      – una scaffalatura è un’attrezzatura di lavoro?
      – una caldaia per il riscaldamento di un ufficio è un’attrezzatura di lavoro?
      – …
      D’altro canto, l’interpretazione letterale non permette di considerare apprestamenti come i trabattelli o i ponti su cavalletti che, secondo me, dovrebbero rientrare a buon titolo tra le attrezzature di lavoro.
      Non ho una risposta definitiva alla questione.
      Ma propenderei per il buon senso.

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  3. Buona sera …
    Volevo tenere viva la discussione che fa sempre bene alla prevenzione.
    Torno sull’argomento dei ponti su ruote e la definizione di attrezzatura.
    La circolare 30 citata richiama il fu art.38 c.1 lett.b) della 626.
    L’Art.38 recitava: “Art. 38 (Formazione ed addestramento)
    1. Il datore di lavoro si assicura che:
    a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;
    b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità̀ particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.”
    Primo assioma: per il legislatore dell’epoca un trabattello era una attrezzatura di lavoro.
    La definizione di attrezzatura era: “a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;” quindi non molto dissimile da quella odierna.
    Oggi nel TU hanno aggiunto nell’art.69 c.1 lett. A, dopo il termine di impianto: “ inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo”.
    Domanda: Perché adesso un ponte su ruote non è più un’attrezzatura di lavoro?
    Secondo me nella nuova definizione di attrezzatura, aggiungendo addirittura “… complesso di componenti” ci sta tranquillamente anche il ponte su ruote.
    In conseguenza di questo riprendo il comma 1 dell’art.73 che recita: “i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati”.
    Riassumendo, secondo me, i lavoratori che montano e smontano un ponte su ruote, che è un’attrezzatura di lavoro, devono ricevere, oltre ad una formazione specifica, anche un “addestramento specifico” all’esito dei quali nulla vieta che si possa stilare un attestato che può essere richiesto da uno zelante coordinatore.

    Se si cerca la parola attrezzatura/e nel TU usciranno molti punti in cui il legislatore usa questo termina per “cose” diverse da macchina, apparecchio, utensile od impianto. Per cui non mio straccio le vesti di fronte a uno che definisce attrezzatura anche un ponte su ruote.

    Scusa ma per la mia forma mentis aborro qualsiasi tentativo di ridurre le garanzie di sicurezza dei lavoratori.

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    1. Fai bene a tornare sull’argomento e, se non l’avessi già fatto, leggi la mia risposta a Ivan.
      Purtroppo, però, la tua osservazione non aiuta a dipanare la matassa perché hai commesso un errore di interpretazione nella lettura della norma.
      Non temere, sei in buona compagnia… Questa cosa l’ho dovuta spiegare “n” volte perché, in effetti, l’italiano col quale è scritta la definizione si presta all’equivoco.
      L’espressione: «inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo» è un inciso.
      È riferito ad impianto. Solo ad impianto.
      Nella versione originale dell’art. 69, infatti, il termine «impianto» era troppo generico…
      Per capirci, se togli quell’inciso, per «impianto» e, dunque, «attrezzatura di lavoro» si può intendere anche l’impianto idraulico di un ufficio…
      Mmmm, mi sa che no… è un po’ troppo.
      Quindi il legislatore, col D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto quell’inciso lì per specificare che per impianto intendeva una cosa più precisa, concettualmente simile al concetto di «insieme di macchine» della direttiva macchine.
      – L’impianto di betonaggio è un impianto e, dunque, un’attrezzatura di lavoro;
      – L’impianto termico di una cabina di verniciatura è un impianto e, dunque, un’attrezzatura di lavoro
      -….
      Invece:
      – L’impianto di condizionamento non è un impianto e dunque non è un’attrezzatura di lavoro;
      – L’impianto di illuminazione non è un impianto e dunque non è un’attrezzatura di lavoro;
      – Il trabattello…. Beh, no… non è un impianto, se non forzando alla morte il concetto.
      – …

      E no, non vale cercare nel TU il termine «attrezzatura» in contesti diversi da quelli dal Titolo III per dargli il senso del Titolo III.
      Il perché l’ho spiegato a Ivan.

      Comunque non hai niente di cui scusarti…Per dirla tutta, secondo me hai pure ragione, ma non so come giustificarlo giuridicamente.
      Ad avercene come te.

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      1. Nella tua risposta non trovo una spiegazione al fatto che il legislatore della circolare 30 a parità di definizione considerava il ponte su ruote come una attrezzatura … perché oggi non dovrebbe più esserlo ?

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      2. Per lo stesso motivo per cui il legislatore della circolare 30 considerava il trabattello come un ponteggio.
        È cambiata la norma.
        Sono cambiate le definizioni.
        Prima l’art. 36-quater si trovava nel Titolo III del D.Lgs. n. 626/1994, insieme all’art. 38, dedicato alle attrezzature.
        Oggi l’art. 136 (che discende dall’art. 36-quater) è nel Titolo IV mentre l’art. 73 (che discende, tra l’altro, dall’art. 38) è nel Titolo III.
        Non è così semplice…

        Comunque, lo ripeto ancora una volta, a mio avviso il trabattello è un’attrezzatura.
        Ma giuridicamente non rientra nella definizione di cui all’art. 69.

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  4. Buongiorno, condivido i complimenti per la modalità e la completezza con cui questo ed altri argomenti vengono trattati. Mi permetto di evidenziare che se non è obbligatorio il corso da pontista è comunque obbligatorio l’attestato di formazione da 8 ore per i lavori in quota. E’ condivisibile quanto da me affermato? Un tecnico dell’ASL lo ha recentemente richiesto in un cantiere.

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    1. Salve, come può facilmente verificare dalla lettura della normativa, non esiste alcun corso specifico di 8 ore per i “lavori in quota”.
      Si tratta di una fesseria piuttosto diffusa priva di qualunque fondamento giuridico. Sarebbe piuttosto interessante risalire al cosiddetto “paziente zero” che ha iniziato la diffusione dell’esistenza di questo presunto corso di formazione e assumerlo come capo del proprio ufficio stampa: non è da tutti riuscire, col semplice passaparola, a convincere la gente a sentirsi obbligata a fare una cosa inesistente (ho visto tonnellate di attestati di formazione di 8 ore per “lavori in quota” con i miei occhi).
      La cosiddetta formazione per i “lavori in quota” non è soggetta a specifica regolamentazione e, anzi, rientra tra gli argomenti da trattare nella formazione specifica a cui sono soggetti i lavoratori (se il rischio è, ovviamente, presente) in base all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
      Dopodiché, nel ricordare che la durata della suddetta formazione specifica specificata nell’Accordo è da considerarsi minima e che la durata dei singoli argomenti da trattare al suo interno non è nemmeno quella specificata, nell’affrontare l”argomento dei “lavori in quota” la si può far durare quanto ci pare (conformemente col fabbisogno formativo dei lavoratori).
      Quindi, il tecnico ASL deve limitarsi a verificare che l’argomento “lavori in quota” faccia semplicemente parte del programma di formazione specifica dei lavoratori, ma non può imporre, peraltro, alcuna durata minima.
      Questo sulla base della legislazione nazionale. Se norme regionali affermano diversamente, ovviamente il discorso cambia.
      Saluti

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  5. Salve ingegnere. Intanto moltissimi complimenti per il post. Al riguardo, avrei una domanda: se un dipendente ha seguito nel 2009 un corso di 8 ore (Corso di formazione teorico-pratico per Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di Trabattelli – con rif.to agli articoli 140 del D.Lgs. 81/08 e alla circolare 30 del 03/11/2006), è obbligato ad aggiornare il corso? oppure una volta fatto, è sufficiente quello? Perché su questa cosa ho ricevuto pareri discordanti da addetti al settore e non riesco a venirne a capo. La ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali saluti.

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    1. Buongiorno,
      come ho scritto, non esiste un «Corso di formazione teorico-pratico per Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di Trabattelli – con rif.to agli articoli 140 del D.Lgs. 81/08 e alla circolare 30 del 03/11/2006».
      L’obbligo di aggiornamento di un corso che non esiste è tipo un unicorno.

      Io ho fornito le motivazioni sottostanti le affermazioni che ho fatto.
      I suoi interlocutori sanno fare altrettanto o si limitano a trincerarsi dietro il riferimento all’articolo 140 e la circolare n. 30/2006 senza conoscere la normativa e la sua storia?

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  6. La ringrazio ancora per la risposta. Infatti io ho provato a portare avanti le sue motivazioni ma dall’altra parte insistono con la teoria che il corso va aggiornato. Comunque continuerò a spiegare quanto da lei esposto, portandogli anche i documenti a cui ha fatto riferimento con la speranza si convincano. Grazie e buona giornata.

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  7. Buongiorno mi chiamo luca titolare di ditta individuale (senza dipendenti)devo comprare un trabattello per poter lavorare a 5-6 mt di altezza.vorrei chiedere se è necessario dover frequentare un corso di formazione .
    In attesa di una risposta
    Saluti

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      1. certamente, il lavoratore dovrà aver frequentato il corso per lavoratori formazione generale e rischi specifici dove verrànno discussi anche il titolo IV, magari qualche doc che attesti l’addestramento e corso uso DPI 3 cat
        io cmq il trabattello lo considererei (per esclusione) un’attrezzatura e come tale soggetta agli obblighi art 73
        quanto sopra solo ai fini dell’ottemperanza agli articoli di legge poi se uno vuol fare di più ben venga.
        Ho scoperto solo ieri questo bellissimo sito e vorrei approfittarne
        a proposito di fesserie, che poi non sono tali visto che convincono la maggioranza delle persone (come il corso per addetti allo smontaggio trabattello…..) è possibile vedere su gran parte dei DVR- rischio rumore- Lex >87dB(A)- area viola attuare immediatamente azioni per ridurre il rumore?????? senza specificare che gli 87 dB(A) sono con le cuffie e quindi corrispondono ad un Leq di circa 120 dB(A) per 8 h
        Se io leggessi letteralmente Lex >87dB(A) come limite massimo non superabile vorrebbe dire che i motoseghisti, chi usa il martello pneumatico e tanti altri sarebbero tutti fuori legge

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