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Formazione dei lavoratori neo-assunti

Mi è stato chiesto un parere professionale sulla formazione dei lavoratori neo-assunti.
A quanto pare, un particolare delle indicazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 viene interpretata in modo “esotico” da alcuni SPISAL.

Partirei da questa constatazione: le emissioni della Conferenza Stato-Regioni hanno già fatto più danni di quelle responsabili del cambiamento climatico in corso su scala globale. Ogni tentativo fatto per arginarle è stato vano e, secondo gli esperti, se non si interviene in modo drastico riportando i componenti della Conferenza Stato-Regioni alle impostazioni di fabbrica, entro il 2050 rimarranno solo lavoratori autonomi.

Senza questa premessa, si cade nell’errore di ritenere che, se il punto 10 dell’Accordo è rubricato «Disposizioni transitorie», allora tutto quello che c’è scritto lì dentro è provvisorio e sia stato ivi inserito con l’intenzionalità con la quale inseriresti una volpe in una macchina da cucire e non con la casualità tipica di chi non sa quello che fa.

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Infatti, è proprio questo che viene affermato da alcuni SPISAL: i 60 giorni per portare a termine la formazione dei lavoratori neo-assunti, si trovano nel paragrafo delle «Disposizioni transitorie» e, pertanto, erano una concessione che la Conferenza Stato-Regioni aveva gentilmente accordato alle aziende per i primi 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo (un termine, questo, richiamato nel primo periodo del punto 10). Essendo passati i 18 mesi, oggi la formazione deve essere erogata interamente prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione.

Non è così.

Il Provvedimento è, in generale, scritto male. Talmente male da aver richiesto la redazione di una linea guida applicativa, costituita dal successivo Accordo del 25 luglio 2012.
Purtroppo, quando le cose sono fatte male, anziché correggerle, bisognerebbe ripartire da capo, non scrivere delle linee guida applicative, ma sarebbe chiedere troppo.

Quindi, per riuscire a dimostrare con un minimo di logica applicata che quella lì non è una disposizione transitoria, tocca perdere più tempo di quanto ne sarebbe stato necessario per riscrivere integralmente (e per benino) l’Accordo.

Comincerei da una constatazione oggettiva: quando l’Accordo parla di 18 mesi, si riferisce solo ed esclusivamente a dirigenti e preposti.
Così è scritto:

«…i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione (omissis) in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo». 

I lavoratori compaiono invece (insieme ai dirigenti e preposti) nel successivo periodo, quello incriminato, nel quale si parla di personale di nuova assunzione e che i funzionari dello SPISAL legano al periodo precedente (commettendo l’imperdonabile errore di ritenere che dietro quello che fa la Conferenza Stato-Regioni ci sia una logica).

«Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione».

Le due parti citate, sono completamente scollegate tra loro e, quest’ultimo pezzo, non è una disposizione transitoria.
È tanto vero quanto affermo che la stessa Conferenza Stato-Regioni, se ne è resa conto (qualcuno ha fatto la spia, non possono esserci arrivati da soli) ed ha infatti precisato, nell’Accordo del 25 luglio 2012, quanto segue:

«La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (omissis).

Da questa – ovvia – precisazione discende che (uso i colori a beneficio dei componenti della Conferenza Stato-Regioni, così posso spiegargli meglio quello che pensavano):

  1. il termine di 18 mesi vale solo per dirigenti e preposti (parte in verde);
  2. il termine di 18 mesi non vale per il personale di nuova assunzione (parte in viola)

Riguardo al punto b) mi si ribatterà  (giuro: mi è stato davvero ribattuto) che l’Accordo del 25 luglio 2012 chiarisce che il termine dei 18 mesi non vale solo «per i corsi da dirigenti e preposti» neo assunti, ma non anche per lavoratori neo-assunti.

Faccio affidamento a tutta l’intelligenza di cui siete capaci e vi chiedo: per quale motivo avrebbe dovuto precisare che i 18 mesi transitori non riguardano anche i lavoratori, dato che i lavoratori non sono proprio nominati da nessuna parte con riferimento ai 18 mesi?

Quindi no, i 60 giorni di tempo per concludere la formazione dei neo-assunti, vivono e lottano con noi e riguardano anche i lavoratori, essendo questi espressamente citati con riferimento al personale di nuova assunzione.

Veniamo adesso alla faccenda che la formazione debba essere integralmente erogata prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione.

Il Provvedimento dice esplicitamente che l’avviamento al corso debba avvenire preventivamente o, in caso di impossibilità, al massimo contestualmente all’assunzione.

Ci sarebbe già da discutere se per «avviamento» si intenda l’inizio materiale del corso da parte del neo-assunto o semplicemente la sua iscrizione al corso di formazione.
In ogni caso non è questo quello che ci interessa, ma la parte successiva, quella nella quale è esplicitamente previsto che in caso di impossibilità di completare la formazione del neo-assunto «prima della adibizione… alle proprie attività» essa debba concludersi entro il termine di 60 giorni.
E se non bastasse il concetto è anche ribadito nell’Accordo del 25 luglio 2012 nel quale si riporta:

«…l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio della attività lavorativa».

Mi pare evidente che se parla di impossibilità a concludere il corso prima dell’adibizione all’attività e poi mi si dice anche che il corso deve essere concluso non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività, l’attività deve essere bella che iniziata.

Il lettore particolarmente attento avrà comunque notato un piccolo particolare:

  1. l’Accordo del 21 dicembre 2011 fa riferimento al termine di 60 giorni dall’«assunzione»;
  2. l’Accordo del 25 luglio 2012 fa riferimento al termine di 60 giorni dall’«inizio dell’attività lavorativa».

Qui in effetti il crash mentale ci sta tutto (dicevo di quella faccenda del ripristino alle impostazioni di fabbrica…).

Gli Dei tuttavia sono benigni (la Conferenza Stato-Regioni è un prodotto dell’Uomo) e ci hanno lasciato in dono, oltre che il vino e la ‘nduja, anche i «criteri di risoluzione tra antinomie».
Quando due norme non vanno d’accordo, esistono delle regolette che anche un componente della Conferenza Stato-Regioni può capire (sono un inguaribile ottimista).
Dato che:

  1. i due Accordi sono norme dello stesso rango (criterio gerarchico)
  2. i due Accordi parlano della stessa roba (criterio di specialità)

la norma più recente prevale su quella precedente (criterio cronologico).

Quindi i corsi debbono concludersi entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa vera e propria e non dall’assunzione.

9 pensieri riguardo “Formazione dei lavoratori neo-assunti

  1. Non so ancora dire se questo blog mi piace di più per come tratta i temi della sicurezza o perchè, leggendolo, ho conosciuto un sacco di cose di cui ignoravo l’esistenza tipo i pastafariani e la sbiriguida della sbrindellona…

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    1. Cara Cisco,
      quello che scrivi mi riempie di orgoglio. Le due cose sono entrambe vere e l’una alimenta l’altra.
      Il lettore medio di questo blog non esiste… La distribuzione della popolazione che lo legge è totalmente casuale e altrettanto casuale è quello che c’è scritto dentro. Il caso è il nostro stile di vita.
      Attraverso la sicurezza, supereremo il futurismo di Marinetti per lanciarci nel congiuntivismo (appena saprò com’è fatto).
      Tu appartieni a questa avanguardia culturale priva di senso. Benvenuta tra noi!

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