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Reato di omicidio sul lavoro

5 giorni fa è stato presentato in Senato un Disegno di legge (DDL) per l’introduzione nel Codice penale del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali sul lavoro gravi e gravissime.

Chiaramente, è immediato l’accostamento di questa proposta con quella recente riguardante l’omicidio stradale e, del resto, i relatori non ne fanno un mistero, dichiarando, nella relazione di accompagnamento:

«Arrivati a questo punto era logico domandarsi perché voler prevedere un aumento di pena solo per il caso di reato di omicidio stradale e non anche per coloro che cagionano la morte di persone violando negligentemente le norme di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro di cui al 589 c.p. Trattasi forse di fattispecie di minor rilevanza o di morti che non meritano di ricevere la medesima giustizia? E’ forse più grave uccidere violando le norme stradali piuttosto che violando la normativa di prevenzione antinfortunistica?».

Trovo il ragionamento fallace… Con la stessa logica, perché non introdurre il reato specifico di omicidio sciistico per coloro che non rispettano le norme per la circolazione sulle piste da sci, cagionando la morte di persone o altre fattispecie analoghe come il mancato rispetto delle norme di progettazione antisismica, quelle sulla custodia dei cani, giusto per citare argomenti in voga?

No, non può essere questa la motivazione, per quanto il successivo passaggio non sembra lasciare adito a dubbi:

Tutte vittime che il nostro legislatore ha il dovere di vendicare giuridicamente nel modo più adeguato possibile e soprattutto senza creare di fatto ingiustificate disparità di trattamento.

(ammetto che il passaggio sul “vendicare giuridicamente” mi ha lasciato, diciamo… Perplesso. Sicuramente avrà voluto dire “punire”, ma al relatore è scappato un rigurgito di confusione tra la legge del taglione del Codice di Hammurabi e il nostro Codice penale. Ma forse sono termini che si usano negli ambienti giuridici).

No, dai, seriamente… Non può essere questa la motivazione. Ci sono tanti di quei morti in Italia per negligenze una più allucinante dell’altra che gridano “vendetta giuridica”, che dovremmo prevedere fattispecie di omicidi specifici di tutti i tipi.

La mia personale opinione è che si tratti dell’ennesimo tentativo di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro varato sull’onda emotivo-emergenziale che sembra aver ormai afflitto ogni ganglio del sistema nervoso del Paese.

Mi sento di dover esprimere due parole, in questo caso specifico, ben sapendo che non incontreranno il favore di molti, anzi potranno suscitare indignazione e, Diocenescampi, persino urtare la sensibilità di alcuni.

Da molti anni è in corso una riduzione complessiva del fenomeno degli infortuni sul lavoro. Siccome parliamo di omicidio, ci riferiamo ai morti sul lavoro e se osserviamo i dati da un anno all’altro, possiamo vedere come esso abbia avuto a volte diminuzioni, più raramente incrementi, ma in linea di massima il fenomeno è praticamente costante.

La stessa relazione di accompagnamento del DDL afferma che nel 2016 è atteso un «Lieve calo del 3,9% delle morti sui luoghi di lavoro rispetto allo spaventoso 2015, ma un aumento dello 0.7% rispetto al 2008».

Ora, intendiamoci, dietro quello 0,7% in più ci sono vite umane e non è minimamente mia intenzione sottovalutare il dolore immenso e inconsolabile dei familiari delle vittime. Tuttavia, siccome in numeri assoluti si parla di 936 morti nel 2015 (non considero gli infortuni in itinere), rimarcando che si tratta di una tragedia, non parlerei di “emergenza”.

Che di queste morti, se vi sono responsabilità, se ne deve rispondere di fronte alla giustizia penale è evidente, ma sempre e soltanto con pene definite secondo un principio di proporzionalità. Ed è questo che mi perplime maggiormente del DDL presentato: la proporzionalità rispetto al profilo psicologico (potete chiamarla “consapevolezza”) di chi commette i reati in questione.

Finora la giurisprudenza di ha consegnato solo sentenze di condanna per omicidio colposo e già il codice penale (art. 589 c.p.) prevede l’aggravante se l’evento si verifica per inosservanza delle norme per la sicurezza sul lavoro (invece che da 6 mesi a 5 anni, in questo caso la pena è da 2 a 7 anni).

Il DDL, a questa norma generale, aggiunge che la pena debba essere:

  • da 8 a 12 anni se non è stato redatto il DVR o non è stato nominato il RSPP o non sono state fatte le comunicazioni all’INAIL di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965
  • stessa pena nel caso in cui l’omicidio sia stato cagionato dalle norme in materia di agenti fisici (sia la parte generale che quella specifica per i soli campi elettromagnetici), sostanze pericolose o agenti biologici.
  • da 5 a 10 anni per omicidi cagionati da attrezzature non conformi alla Direttiva macchine (no, se la morte è determinata da attrezzature non a norma, ma antecedenti, non vale).
  • sempre da 5 a 10 anni per morti causate dal mancato rispetto delle norme antincendio.
  • ancora da 5 a 10 anni per la violazione delle norme su DPI, attrezzature e lavori elettrici, cantieri temporanei o mobili, ferite da taglio e punta nel settore della sanità, ATEX

Per omicidio plurimo si arriva fino a 18 anni. Lascio a voi la lettura delle ulteriori previsioni in presenza di sfruttamento del lavoro, lesioni gravi o gravissime.

In tutti questi casi, se poi c’è anche il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell’Azienda (D.Lgs. n. 231/2001) e se il datore di lavoro non è assicurato per la responsabilità civile, la pena verrebbe ulteriormente aumentata.

Avrei molte osservazioni da fare, sia sul testo della norma che su quanto riportato nella relazione di accompagnamento, ma evito per non dilungarmi.

Però sono perplesso… Ho quella sensazione strana in bocca, quel piccolo senso di ragno che mi fa pensare che, siccome non si riesce a far rispettare la norma, tanto vale punire più severamente quelli che vengono beccati… Il tutto condito in salsa di populismo penale.

 

12 pensieri riguardo “Reato di omicidio sul lavoro

  1. Caro Andrea
    è un disegno di legge che spero non trovi mai la via maestra fino alla Gazzetta Ufficiale.
    Da quello che mi dici tu, (io non ho manco la voglia di leggermelo e mi fido delle tue impressioni che condivido) mi sembra più frutto di quella corrente di pensiero “condannailpotenteaprescindere” di origine piemontese, anzi torinese per la precisione.

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  2. Personalmente, per quello che può valere, sono contrario. Le leggi e le relative pene già ci sono. Basta applicarle. Tanto per fare un esempio. Thyssen: 589 cp omicidio plurimo pena max 15 anni + 423 cp Incendio pena max 7 anni + 437 cp omissione dolosa di cautele contro gli infortuni pena max 10 anni. Applicazione art. 74 cp per un totale di 32 anni. Mitigato dall’art. 78 cp scendiamo ad un massimo di 30 anni. Questa la richiesta da cui si poteva partire invece di chiedere l’omicidio volontario con colpa cosciente. Abbiamo visto come è andata a finire. Del resto con l’introduzione dell’omicidio stradale, la dimunizione è stata praticamente impercettibile. Non è con l’inasprimento delle pene che si migliora la situazione. Riguardo gli incidenti stradali, ha avuto un effetto deterrente maggiore l’introduzione della patente a punti.

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  3. Concordo con Manfro e Carmelo, assolutamente inutile, basta quello che c’è e basterebbe farle applicare, diminuendo i tempi dei processi che partoriscono aborti giuridici e dispendio enorme per la collettività. Questo inutile accanimento “vendicativo” (ma come si può usare questo termine???) puzza molto da inquisizione di una certa parte della magistratura.

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  4. Forse non devo neppure scrivere che sono perfettamente allineata con le perplessità tue , di manfro carmelo e giorgio, fatto che immagino tutti e 4 diate per ovvio e scontato. Comunque, confermo: sono d’accordissimo con tutti.

    solo stamattina, però, ho riflettuto che il tuo blog potrebbe avere, tra i lettori, chi lo sa magari persino un magistrato inquirente ma anche uno giudicante e quindi potrebbe valere la pena che io qui esprima il mio pensiero in proposito, che posso condensare in una sola frase: nel caso di danno alla persona dovuto a “colpa” di qualcuno, a quel qualcuno è ragionevolmente imputabile anche la violazione dell’art.437 del Codice Penale.

    Di conseguenza, tante mancate imputazioni per violazione dell’art. 437 dipendono dal fatto che quando un verbale non accompagnato da vittime o infortunati arriva sulla scrivania linda e pinta (e soprattutto comoda) di un PM, il PM sovente non si dà la pena di entrare minimamente nel merito sino a che non pervenga l’esito della sanzione.

    Ho visto troppi verbali che irrogavano sanzioni ai sensi del 758/94 in forma ridotta anche se non supportate o supportabili da prescrizione, e quindi in sè contra legem, per non dovermene convincere.
    Così come ho visto persino (direi di solito…) rinvii a giudizio di soggetti che nulla avevano a che vedere con quanto accaduto di lesivo proprio per carenza o insufficienza di indagini analitihe che andassero oltre i confini del solo coso 81 e che – in quanto tali- non spettano per competenza ad un ausiliario di AG tecnico ma piuttosto a un CT del PM nominato ad hoc, quando il PM non è in grado di giudicare da sè se il nesso causale identificato dall’isp asl o isp lav sia quello reale che collega l’agente lesivo al danno o lesione verificati.

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  5. Niente controlli, facciamo lo scalpo ai pochi che prendiamo così andiamo in TV a gloriarci, inventando fattispecie cretine. Anzi, io introdurrei il reato di femminicidio sul lavoro separato da omicidio sul lavoro.

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